DEL CORPO DELLA NOBILTA’ ITALIANA
(con un cenno sul procedimento di ricognizione di un diritto nobiliare)

 

Agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso, nella carenza di tutela dei diritti nobiliari da parte dello Stato Italiano, sancita dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana,[1] un gruppo di aristocratici, fra i quali studiosi di storia, diritto e discipline araldico-genealogiche, si adoperò al fine di costituire - nei limiti delle disposizioni legislative vigenti -  un ente privato finalizzato all’accertamento e alla tutela dei diritti storici dei nobili italiani. S.M. il Re Umberto II, in udienza concessa ai promotori dell’iniziativa il giorno 29 settembre del 1954, ne approvò i concetti programmatici. A seguito di ciò, in Assemblea Generale tenutasi a Roma il 3 marzo 1957, fu costituito il Corpo della Nobiltà Italiana e vennero contestualmente approvati l’Ordinamento ed il Regolamento, in tempi successivi aggiornati ed emendati. l’Atto Costitutivo dell’Associazione fu rogato in Torino dal Notaio Silvio Mandelli il 30 giugno 1958, ad iniziativa del Principe Don Emilio Guasco Gallarati Marchese di Bisio e di Francavilla e dal Marchese Alerame Pallavicini, Patrizio Genovese.

Attualmente, non essendo più operante la Regia Prerogativa [2] il C.N.I. è l’unico ente che ha la competenza riconosciuta ed accettata dai nobili italiani di accertare e salvaguardare i loro diritti storici, verificando la legittimità di situazioni nobiliari preesistenti. Esso si attiene alla disposizione del proprio Ordinamento e, per quanto non espressamente previsto, al R.D. 7 giugno 1943 n. 651. L’anzidetta funzione è riconosciuta anche dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il Corpo della Nobiltà Italiana – con sede a Roma (Via Tribuna di Tor dei Specchi n° 18°) si articola in molteplici organi: le Associazioni Nobiliari Regionali, il Consiglio Araldico Nazionale (C.A.N.), l’Ufficio di Presidenza dello stesso, la Giunta Araldica Centrale (G.A.C.), la Corte d’Onore, il Circolo Giovanile, il Delegato alla C.I.L.A.N.E. (Commission d’information et de liaison des Associationes Nobles d’Europe) ed il Conservatore dell’Archivio.

Delle Associazioni Nobiliari Regionali possono fare parte i Nobili Italiani e i loro legittimi discendenti (maschi e femmine) per continua linea mascolina, iscritti negli elenchi Ufficiali Nobiliari o nell’elenco Storico della Nobiltà Italiana edito dal Sovrano Militare Ordine di Malta, o che abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari dalla Regia Consulta Araldica, o provvedimenti di giustizia emanati dal C.N.I.. o provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II e registrati presso le singole Associazioni Nobiliari. Ciascuna Associazione ha autonomia statutaria e organizzativa, purché non in contrasto con l’Ordinamento del C.N.I.

Le commissioni Araldico-Genealogiche Regionali, i cui membri eletti dalle Associazioni tra i propri soci sono in numero di 14, corrispondono alle circoscrizioni tradizionali previste dall’Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano: Piemonte; Liguria; Lombardia; Venero; Trentine; Venezia Giulia; Parma e Piacenza; Modena; Toscana; Romagna; Lazio; Umbria e Marche; Province Napolitane; Sicilia; Sardegna. Esse curano l’aggiornamento del Registro Nobiliare Regionale, riscontrando l’autenticità degli attacchi genealogici di chi domanda di esservi iscritto; esaminando altresì le istanze provenienti dalla propria giurisdizione, accertando la validità delle prove diplomatiche e genealogiche che danno diritto a titoli, predicati, qualifiche e trattamenti nobiliari, nonché a stemmi gentilizi e di cittadinanza, trasmettendo i relativi deliberati alla G.A.C., salvo quelli di propria competenza esclusiva.

Il Consiglio Araldico Nazionale, il cui Presidente ha la rappresentanza esterna del C.N.I., è composto dai membri delle Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali oltre che dal Presidente pro tempore del Circolo Giovanile. Esso rappresenta il Ceto Nobiliare Italiano nei suoi interessi storici, morali e ideali, garantendone la tutela del patrimonio tradizionale. E’ l’organo competente a modificare l’Ordinamento del C.N.I. Socio d’Onore è S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, Duca di Savoia, Principe di Napoli.

L’Ufficio di Presidenza del C.A.N. decide sulle questioni urgenti di competenza del Consiglio stesso, garantendo inoltre il corretto funzionamento della Associazioni e delle Commissioni Regionali.

La Giunta Araldica Centrale è composta dai Delegati delle 14 Commissioni Araldiche Regionali sopra elencate, nonché del Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Essa interpreta le fonti e delibera su questioni di massima oltre che sui provvedimenti di giustizia provenienti dalla commissioni Regionali.

La Corte d’Onore fornisce alla presidenza del C.A.N. il proprio parere (o verdetto) sulle trasgressioni gravi, da parte degli associati, alle norme di convenienza sociale implicitamente contenute nell’Ordinamento del C.N.I., il tutto nei casi e nelle forme previsti da apposito Regolamento.

Il Circolo Giovanile riunisce gli iscritti alle Associazioni Regionali i quali non abbiano superato i 35 anni di età. Si regge su un proprio Ordinamento e può avere rappresentanti presso organizzazioni nobiliari estere, scelti nell’ambito degli iscritti al C.N.I.

Il Delegato alla C.I.L.A.N.E. rappresenta il Corpo della Nobiltà Italiana presso questo organismo nobiliare internazionale con sede a Parigi, cui partecipano Svizzera, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Russia, oltre alla Réunion de la Noblesse Pontificale.

Il Conservatore dell’Archivio custodisce presso la sede del C.N.I. i fascicoli inerenti le pratiche nobiliari. A richiesta degli interessati, i documenti originali possono essere restituiti, previa sostituzione con copia autentica. Le relazioni e relativi pareri costituiscono segreto d’ufficio.

Nel caso in cui il parere della Giunta Araldica Centrale non coincida con quello della Commissione Regionale, la pratica viene re-inviata a quest’ultima per un ulteriore esame e per il susseguente inoltro alla G.A.C. A questo punto si possono verificare due eventualità. Se i deliberati sono conformi, il Presidente del C.A.N. rilascia all’interessato la dichiarazione di riconoscimento della validità della documentazione prodotta; se invece i pareri sono ancora difformi, la pratica viene trasmessa al Consiglio Araldico Nazionale che, attraverso un Comitato Giudicante e con la consulenza di tecnici ed esperti, esercita un potere deliberativo di carattere definitivo e inappellabile.

 

                                                                                                          Stefano Grillo di Ricaldone

 

[1] Il principio di disconoscimento dei titoli nobiliari non significa abolizione o divieto d’uso bensì che il loro utilizzo è indifferente di fronte alla Stato, il quale non ne accorda protezione. I titoli, dunque, non soppressi restano in vita quale memoria storica, con il valore sociale derivante dal perdurante costume.

[2] Facoltà di concedere, rinnovare o convalidare i titoli di nobiltà.

 

Copyright